{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-179_1996-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8547&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "499ea3c4ba50bc3c9352179fe896ed08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1996 14.1995.179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:36", "Checksum": "450fedb047bd2561d86cf54bfbac9568", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1996 14.1995.179\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 14.95.00180 |\n18 aprile 1996 /B/fc/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 20 giugno 1995 risp. 26 luglio 1995 da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________ |\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinata dall’avv. __________ |\ntendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n__________del 12/14 giugno 1995 risp. n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 16 ottobre 1995 ha così deciso:\ninc. n. __________ (PE n. __________\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\ninc. n. __________ (PE n. __________\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nSentenze dedotte tempestivamente in appello dalla procedente che con atti 24 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 15 novembre 1995 la parte appellata si è opposta ai gravami, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________del 12/14 giugno 1995 risp. n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________, per l’incasso di Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995 risp. di Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995, indicando sui PE quale titolo di credito: “Indennità consulenza - contratto del 1.7.1990” risp. “Indennità consulenza secondo trimestre 1995 - contratto del 1.7.1990”.\nInterposte tempestive opposizioni dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. Il 1. luglio 1990 la __________. e la __________ hanno sottoscritto un contratto di cooperazione e di consulenza concernente l’attività dell’escussa in __________ Con accordo 7 dicembre 1992 (doc. B) le parti hanno stipulato alcune clausole aggiuntive, fissando la scadenza del contratto al 30 giugno 1996 ed il compenso annuo per consulenza (punto 6.01 del contratto doc. A) dal 1. luglio 1993 a Fr. 430’000.--, pagabili trimestralmente. La procedente ha poi prodotto una lettera 28 maggio 1993 (doc. C) del seguente tenore:\n“A seguito dei colloqui odierni, si precisa che, fermo restando il Vostro impegno ad effettuare la consulenza avvalendoVi delle prestazioni della Sig.ra __________ a, il compenso già convenuto il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. Sv. 430’000.--, Vi sarà comunque da noi pagato alle scadenze previste, anche in deroga a quanto previsto al punto 2 di detta lettera.”\nLa creditrice ha rilevato che l’indennità trimestrale le è stata versata fino a fine 1994. Con le esecuzioni in oggetto essa pretende il pagamento della prima e seconda rata per il 1995 di Fr. 107’500.-- ciascuna.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di carenza d’identità non essendo il doc. C identico con i titoli di credito indicati nei PE. Inoltre ha eccepito inadempimento contrattuale da parte della procedente, non avendo mai ricevuto una conferma documentale circa l’identità della persona di cui la __________ intendeva avvalersi per l’adempimento delle sue obbligazioni. La debitrice ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione. La precettante avrebbe infatti già incassato la commissione base prevista nell’accordo 1. luglio 1990 per l’in-tera sua attività su tutto il valore del contratto stipulato tra __________ e __________ una __________, incluse quelle relative alla parte non ancora eseguita del contratto. Secondo la escussa la parte versata in eccesso ammonta a circa 2.5/3 milioni di ECU. __________ avrebbe inoltre già ricevuto un anticipo relativo alla messa in marcia dell’impianto per Fr. 1’855’000.-- previsto al punto 4 del doc. B. La __________ ha poi eccepito carente assistenza da parte della procedente nell’ottenimento di crediti e finanziamenti relativi al completamento delle forniture, come previsto al punto 4 del doc. B. Inoltre non le sarebbero state inviate regolari fatture indicanti la causale e l’esecuzione delle prestazioni, così come previsto dal contratto di base doc. A punto 6.02. L’escussa ha poi osservato che il doc. C è connesso con gli altri accordi contrattuali. Infatti è stato sottoscritto lo stesso giorno degli accordi aggiuntivi del 28 maggio 1993 (doc. 1) con espresso riferimento ai colloqui intercorsi quello stesso giorno. Inoltre il doc. C venne concordato tenendo conto del volume di prestazioni richieste relativamente all’attività dell’escussa per la costruzione dello stabilimento di Sovbutital. Infine è stato rilevato che la dichiarazione di saldo nella successiva lettera 2 maggio 1994 (doc. 3) supera la dichiarazione contenuta nel doc. C."}