l’annullamento della sentenza pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, rilevato che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura; preso atto che con scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’og-getto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.