{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-178_1998-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8546&nX40_KEY=4933372&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1154ad111979db595eee032e2e0bf02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1998 14.1995.178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:42:15", "Checksum": "324cc65617caf9d31aab92c4545384ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1998 14.1995.178\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nB/fc/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 luglio 1995 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/26 giugno 1995 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9/10 ottobre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà inoltre all’istante Fr.100.-- di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995 ha chiesto l’ammissione di documenti risp. l’annullamento della sentenza pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,\nrilevato che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura;\npreso atto che con scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello;\nconsiderato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;\nritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’og-getto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;\npreso atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);\npronuncia: 1. L’appello 23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________\n3. Intimazione:\n– __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}