preso atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF); pronuncia: 1. L’appello 23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. 3. Intimazione: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria