L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà inoltre all’istante Fr.100.-- di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995 ha chiesto l’ammissione di documenti risp.