A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5). Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. DTF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). 2. In casu la decisione di fallimento è fondata sulla sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione 4 ottobre 1994 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, rimasta inimpugnata.