Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 ottobre 1995 dalla __________ che ne postula l’annullamento; con osservazioni 17 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; ritenuto che con decreto presidenziale 26/30 ottobre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. Con istanza 2 agosto 1995 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per l’importo di Fr. 17’040.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio la debitrice ha dichiarato di volere risolvere la vertenza in via transattiva direttamente con la controparte.