DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. b) In considerazione del valore di causa (Fr. 222’270.85 oltre interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al punto. 1.9 un'indennità di Fr.