dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 24 marzo/4 maggio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/3 ottobre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 ottobre 1995 ha postulato l’assegnazione di indennità di prima sede di Fr.