{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-173_1996-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8540&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98a1b8cb79ca01a51d30cfe4a5e6d878"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1996 14.1995.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:06:55", "Checksum": "38e6353329e820ca72f78a75d7bebf0b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1996 14.1995.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) L’appellante ha contestato l’indennità assegnatagli in prima istanza, ritenendola troppo esigua.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--.\nb) In considerazione del valore di causa (Fr. 222’270.85 oltre interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al punto. 1.9 un'indennità di Fr. 1'200.--, importo già comprensivo dell'IVA\n2. L’appello 16 ottobre 1995 __________ va parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di prevalenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF e 68 OTLEF\npronuncia\nI. L’appello 20 novembre 1995 __________, é parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 2/3 ottobre 1995 della Pretore di Lugano è così riformata:\n\"1. invariato.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'200.-- a titolo di indennità\".\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico per 2/3 e per 1/3 è a carico della __________ rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di parte di indennità.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}