{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-173_1996-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8540&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98a1b8cb79ca01a51d30cfe4a5e6d878"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1996 14.1995.173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:06:55", "Checksum": "38e6353329e820ca72f78a75d7bebf0b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1996 14.1995.173\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 settembre 1996 /B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 24 marzo/4 maggio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/3 ottobre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 ottobre 1995 ha postulato l’assegnazione di indennità di prima sede di Fr. 3’154.25, IVA inclusa, protestate tasse e ripetibili d’appello:\ncon osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________5 del 24 marzo/4 maggio 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 222’270.85 oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1995, indicando quale titolo di credito: “ Per 31.12.1994 verfallener Zins aus Engagement CB 030.110.800 (Baukredit __________ r)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di concessione di credito di costruzione (doc. A), così come su un riconoscimento di debito e aumento del credito (doc. B).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la pretesa posta in esecuzione era stata tacitata.\nD. Con sentenza 2/3 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza condannando la procedente a rifondere all’escusso Fr. 600.-- a titolo d’indennità.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il debitore argomentando che l’indennità è troppo esigua, considerato che la fattispecie era complessa e la documentazione in lingua straniera. Inoltre vi sono state notevoli difficoltà nel reperire la documentazione necessaria, confermante l’avvenuto pagamento, in quanto la controparte si era rifiutata di rilasciare estratti aggiornati. Per l’udienza è stato preparato un riassunto scritto. Tutto ciò ha richiesto, oltre all’assistenza all’udienza, un lavoro di almeno quattro ore ad una tariffa media oraria di Fr. 300.--. Il valore medio tra tariffa secondo il valore di causa e quella oraria corrisponderebbe a Fr. 2’600.-- (Fr. 4’000.-- + Fr. 1’200.--): 2). A tale somma vanno aggiunte le spese vive di Fr. 361.75 e di IVA del 6.5%. L’indennitâ avrebbe dovuto pertanto essere fissata in Fr. 2’961.75 (Fr. 2’600.-- + Fr. 361.75) oltre Fr. 192.50 di IVA, totale Fr. 3’154.25.\nF. Con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}