p.28-29 n.5a), riservati esiti diversi nell'ipotesi che alla fase sommaria segua quella di merito; che una procedura - come quella sommaria di rigetto - che non consente al convenuto/debitore di far valere compiutamente i suoi diritti non può rientrare nel campo d'applicazione della Convenzione di Lugano; che la procedura di rigetto provvisorio prevista dall'art. 82 LEF costituisce un insieme equilibrato, sottratto a infiltrazioni normative spurie fondate sulla Convenzione di Lugano (cfr. André Schmidt, Note sur la coexistence possible entre la procédure de mainlevée provisoire et l'action en libération de dette selon la Convention de Lugano, in: