che questa Camera, richiamate le diversità di funzione della procedura di rigetto per raffronto a quella di merito (cfr. DTF 120 Ia 83-84), condivide la concezione secondo cui la procedura sommaria di rigetto è intesa in primo luogo a determinare se la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF e che si tratta pertanto solo di giudizio di verosimiglianza (cfr. Volken, op. cit., p.28-29 n.5a), riservati esiti diversi nell'ipotesi che alla fase sommaria segua quella di merito;