RS 0.275.11 (DTF 120 III 92); che sul foro del rigetto provvisorio dell'esecuzione fondata su sequestro si scontrano due scuole di pensiero (cfr. Paul Volken, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (1993/94), in: SZIER 1995, p.27-28 n.4): - quella che vede nella procedura esecutiva - compreso il rigetto giudiziale dell'opposizione tanto in via definitiva (art. 80 LEF) che provvisoria (art. 82 LEF) - una fase procedurale di diritto esecutivo formale per la quale è data la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione (art. 16 n.5 CL), cfr. Volken, op. cit., p.28 n.4a e p.28-29 n.5a;