DTF 119 II 344 e rif. ivi). L’appropriazione è legittima anche quando il contratto di costituzione di pegno non lo menziona espressamente, a condizione però che il creditore allestisca un conteggio corretto, che il prezzo conteggiato venga dedotto dal credito garantito e che un’eventuale eccedenza venga restituita al proprietario del pegno. Nel caso in cui il creditore non adempia i suoi obblighi, nasce una pretesa di risarcimento nei suoi confronti (cfr. Commentario zurighese, Oftinger/Bär, n. 62 e 58 ad art. 891 CC; Commentario bernese, Leemann, n. 5 ad art. 891 CC; Zobl, Probleme bei der Verpfändung von Eigentümerschuldbriefen, in ZBGR 59 p. 211-212 e rif.