2 CO qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da terzi, lo statuto deve indicare l’oggetto di questa assunzione, il nome dell’alienante e la controprestazione della società. L’assunzione di beni è data non solo in caso di un accordo vincolante, bensì già allorquando sussiste una seria intenzione per il prossimo futuro e una quasi sicura possibilità di realizzarla (cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Aktienrecht, Berna 1996, § 15 n. 22 p. 146) Ex art. 635 CO i promotori danno in una relazione scritta ragguagli su: 1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o dei beni da assumere, e l’adeguatezza della loro stima, 2.