c) Ex art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Solo la dichiarazione del cedente soggiace alla forma scritta, non quella del cessionario. Il credito ceduto deve essere sufficientemente determinato o almeno determinabile (Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, Allg. Teil, 6. ed. n. 3544 p. 289 e rif.