Al punto 3 del contratto di costituzione di pegno doc. C è prevista la facoltà di appropriazione dell’oggetto del pegno da parte della creditrice pignoratizia (Selbsteintritt) al valore di mercato, con copertura del proprio credito con il ricavato, mentre un’eventuale eccedenza è da accreditarsi al datore del pegno. Con scritto 25 maggio 1992 (doc. F) la __________ ha disdetto il credito, di cui al contratto doc. A, per il 9 giugno 1992. Il 19 gennaio 1993 ha poi disdetto i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per il 20 luglio 1993 (doc. H), compreso il credito in oggetto di Fr. 1’050’000.--. Contemporaneamente è stato desdetto anche il contratto di pegno.