_________ da __________ quale debitore solidale e terzo proprietario del pegno il 30 maggio /1 giugno 1994 risp. da __________ e __________ quali terzi proprietari del pegno il 30 maggio/3 giugno 1994; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 25/29 settembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza 7 aprile 1995 __________ succursale di __________ è respinta. 2. Tassa di giustizia in Fr. 400.-- e spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della stessa che rifonderà alla controparte Fr. 4’000.-- a titolo di indennità”.