{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-171_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8538&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bbc649825deea0aef1867e5c29c23a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:38", "Checksum": "2756467562575a10320e48d995b19c09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.171\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSolo la dichiarazione del cedente soggiace alla forma scritta, non quella del cessionario. Il credito ceduto deve essere sufficientemente determinato o almeno determinabile (Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, Allg. Teil, 6. ed. n. 3544 p. 289 e rif. ivi).\nNel diritto della cessione l’obbligo del debitor cessus nei confronti del vero ((wahr) creditore cessionario sorge solo con la notifica dell’intervenuta cessione (cfr. Gauch/Schluep, op. cit. n. 3618 p. 306). Fino alla notifica della cessione i privilegi tesi alla tutela della propria posizione quale creditore spettano al creditore cedente (cfr. Commentario zurighese, Spirig, n. 19 ad art. 167 CO).\nd) Ex art. 628 cpv. 2 CO qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da terzi, lo statuto deve indicare l’oggetto di questa assunzione, il nome dell’alienante e la controprestazione della società.\nL’assunzione di beni è data non solo in caso di un accordo vincolante, bensì già allorquando sussiste una seria intenzione per il prossimo futuro e una quasi sicura possibilità di realizzarla (cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Aktienrecht, Berna 1996, § 15 n. 22 p. 146)\nEx art. 635 CO i promotori danno in una relazione scritta ragguagli su:\n1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o dei beni da assumere, e l’adeguatezza della loro stima,\n2. l’esistenza del debito e la sua compensabilità;\n3. le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri.\ne) Dalla documentazione prodotta dagli escussi si evince che con atto 12 marzo 1993 risp. atto integrativo 29 aprile 1993 (doc. 2) è stata costituita la __________. Come previsto dagli art. 628 cpv. 2 e 635 CO, sia negli statuti del 12 marzo 1993 (punto 4), sia nell’integrazione 29 aprile 1993, che nella relazione dei promotori 27 aprile 1993 (doc. 2) è stata correttamente indicata l’intenzione della __________ di acquisire dalla __________ affari credizi e negozi attivi, non più conformi alla politica creditoria della banca, fino all’importo di Fr. 7’000’000’000.--. Al punto 2 della relazione dei promotori viene indicato che i citati affari creditizi ed ulteriori affari verranno ripresi dalla __________ con contratto separato di assunzione di beni. Questa intenzione emerge anche dal contratto di garanzia concluso tra la __________ e la __________ (doc. 2) Tuttavia dagli atti non risulta alcun documento comprovante che la __________ abbia effettivamente ceduto alla __________ il credito derivante dal contratto di mutuo doc. A, concluso con __________ e __________ e tanto meno risulta la notifica agli escussi dell’avvenuta cessione. La cessione del credito in oggetto non può d’altro canto essere dedotta dall’art. 25 a della Legge cantonale bernese sulla __________ (doc. 3), il quale fa semplicemente riferimento alla costituzione da parte della __________ della __________ il cui scopo è lo svolgimento completo, quale società anonima ex art. 762 CO, di affari creditizi e altri negozi attivi. Non è infatti possibile, tramite una legge cantonale risp. la sua modifica, perfezionare l’assunzione di crediti di natura civile da parte di una società anonima. Anche dal verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi l’8 aprile 1994 (doc. 4), durante la quale è stata approvata la modifica degli statuti in seguito alla revisione della Legge cantonale bernese sulla __________ nale, non può essere dedotto che il credito in oggetto sia stato ceduto. D’altro canto va rilevato che non essendo mai stata notificata a __________ e __________ alcuna cessione, non è sorto nei confronti della pretesa creditrice cessionaria __________ alcun obbligo degli escussi. Inoltre il credito garantito dalla cartella ipotecaria doc. D è indicato negli estratti conto prodotti dalla creditrice, e inviati a __________, __________ e __________r, risp. alla __________ fino al 30 marzo 1994 (cfr. plico doc. E), quale attivo della __________ e non della __________. D’altronde la cartella ipotecaria in esame doc. D è a tutt’oggi detenuta dalla precettante.\nLa __________ ha pertanto la facoltà di disporre del credito posto in esecuzione, per cui le va riconosciuta la legittimazione attiva.\n3.a) Contrariamente a quanto sostenuto dagli escussi sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono che l’accordo delle parti in merito all’appropriazione del pegno da parte del creditore in mancanza di pagamento non viola il divieto di cui all’art. 894 CC (patto di caducità). Infatti allorquando un possibile sfruttamento della posizione del debitore/datore del pegno è esclusa dalle condizioni previste in caso di appropriazione, tale accordo è valido (cfr. DTF 119 II 344 e rif. ivi). L’appropriazione è legittima anche quando il contratto di costituzione di pegno non lo menziona espressamente, a condizione però che il creditore allestisca un conteggio corretto, che il prezzo conteggiato venga dedotto dal credito garantito e che un’eventuale eccedenza venga restituita al proprietario del pegno. Nel caso in cui il creditore non adempia i suoi obblighi, nasce una pretesa di risarcimento nei suoi confronti (cfr. Commentario zurighese, Oftinger/Bär, n. 62 e 58 ad art. 891 CC; Commentario bernese, Leemann, n. 5 ad art. 891 CC; Zobl, Probleme bei der Verpfändung von Eigentümerschuldbriefen, in ZBGR 59 p. 211-212 e rif. ivi).\nQualora il contratto di costituzione di pegno lo preveda, il creditore garantito da cartella ipotecaria quale pegno manuale è legittimato a dare la disdetta del credito incorporato nella cartavalore, a procedere alla realizzazione del pegno immobiliare e all’incasso del credito. Spesso i contratti di costituzione di pegno delle banche contengono una clausola in tal senso (cfr. Oftinger/Bär, op.cit., n. 35 e 52 ad art. 906 CC e rif. ivi; Zobl, op. cit. p. 213)."}