{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-171_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8538&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bbc649825deea0aef1867e5c29c23a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:38", "Checksum": "2756467562575a10320e48d995b19c09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.171\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno negato la legittimazione attiva della __________ argomentando che il 12 marzo 1993 è stata costituita la __________ (in seguito: __________), avente per scopo l’assunzione di crediti ed altri attivi non più conformi alla politica creditoria della banca, con particolare riferimento al mercato immobiliare, fino a concorrenza di Fr. 7’000’000’000.--. La costituzione della società, hanno rilevato i precettati, è stata poi sancita da una modifica della Legge bernese sulla __________ e successivamente lo scopo della __________ è stato a sua volta adattato alla suddetta modifica. Secondo i debitori, sulla base della documentazione prodotta, è stato reso più che verosimile che il credito in esame è stato ceduto dalla __________ alla __________ a far tempo dal 1. gennaio 1993. Essi hanno poi negato la validità dell’appropriazione dell’oggetto del pegno da parte della creditrice pignoratizia. La banca avrebbe infatti notificato solo 8 mesi dopo l’appropriazione, ossia il 14 dicembre 1994, un conteggio comunque inesatto, mentre ciò avrebbe dovuto avvenire contestualmente. Inoltre l’appropriazione fatta valere con dichiarazione 21 aprile 1994 sarebbe avvenuta senza alcuna indicazione di prezzo. Di conseguenza, secondo gli escussi, per carenza dei necessari presupposti, la dichiarazione di acquisizione in proprietà è inefficace. Inoltre la __________ non poteva compensare l’importo risultante dal conteggio con il credito nei confronti di __________ e __________ atteso che tutti i crediti erano già stati ceduti alla __________ I debitori hanno pertanto negato la validità della procedura esecutiva in oggetto, la creditrice non disponendo di alcun valido diritto di proprietà sulla cartella ipotecaria posta in esecuzione. Essi hanno poi contestato sia la scadenza del credito in esame - il termine semestrale fissato nella cartella ipotecaria doc. D iniziando a decorrere dal ricevimento della disdetta - che gli interessi.\nD. Con sentenza 22/29 settembre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che gli escussi con l’ampia documentazione prodotta hanno fornito diversi riscontri oggettivi a sostegno dell’asserita mancanza di legittimazione attiva della banca creditrice, essendo stato reso verosimile che il credito in oggetto fa parte di quelli assunti dalla __________In prima sede è stato argomentato che la cessione è avvenuta secondo i requisiti previsti dalla legge, ritenuto che si tratta di una cessione sancita da un dispositivo legislativo ex art. 166 CO. La dichiarazione dell’acquisizione in proprietà della cartella ipotecaria, avvenuta il 21 aprile 1994, non ha pertanto esplicato alcun effetto in quanto i crediti originari erano già stati ceduti alla __________, come esplicitamente stabilito dagli statuti e dalla Legge sulla banca cantonale bernese, il 1. gennaio 1993.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 3 novembre 1995 le parti appellate si sono opposte al gravame ribadendo in sostanza le loro argomentazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n1.a) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche la possibilità di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 m. 11 p. 266/267):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF).\nCostituisce espressa menzione ad es. la formulazione “erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit. § 33 m. 11 p. 266).\nc) I PE in esame indicano “Ich erhene Rechtsvorschlag gegen Forderung und Pfandrecht”: ne consegue in tutta evidenza che __________ e __________ hanno ritualmente interposto opposizione contro il credito e contro l’esistenza di un diritto di pegno. Le esecuzioni potranno pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit. § 33 n. 13 p. 266).\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in linea di principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44).\nc) Ex art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.\nSecondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta."}