{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-171_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8538&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bbc649825deea0aef1867e5c29c23a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:38", "Checksum": "2756467562575a10320e48d995b19c09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.171\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n12 agosto 1996/B/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 aprile 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________ __________ (patr. da: avv. __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE dell’UEF di Mendrisio n. __________ da __________ quale debitore solidale e terzo proprietario del pegno il 30 maggio /1 giugno 1994 risp. da __________ e __________ quali terzi proprietari del pegno il 30 maggio/3 giugno 1994;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 25/29 settembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza 7 aprile 1995 __________ succursale di __________ è respinta.\n2. Tassa di giustizia in Fr. 400.-- e spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della stessa che rifonderà alla controparte Fr. 4’000.-- a titolo di indennità”.\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 11 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 3 novembre 1995 le parti appellate si sono opposte al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE __________del 30 maggio/1. giugno 1994 risp. 30 maggio/3 giugno 1994 dell’UEF di Mendrisio __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ quale debitore solidale e terzo proprietario del pegno, risp. __________ risp. __________ quali terzi proprietari del pegno per l’incasso di Fr.1’050’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1991, indicando quale titolo di credito: “Cartella ipotecaria di nom. Fr. 1’050’000.-- gravante in I rango la part. no. __________, iscr. del 28.04.1989 dg. no. __________; contratto di pegno 12.06.1989; disdetta 19.01.1993; dichiarazione di acquisizione in proprietà del titolo del 21.04.1994”.\nInterposte tempestive opposizioni dagli escussi sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una cartella ipotecaria di nominali Fr. 1’050’000.--, gravante in I rango la part. __________ (doc. D), ricevute sulla base del contratto di pegno 12 giugno 1989 (doc. C), insieme ad altre tre cartelle ipotecarie, a garanzia di un mutuo di Fr. 4‘400’000.--, concesso con contratto 12 aprile 1989 (Terrainkredit, doc. A) a __________ , e __________, quali debitori solidali. Al punto 3 del contratto di costituzione di pegno doc. C è prevista la facoltà di appropriazione dell’oggetto del pegno da parte della creditrice pignoratizia (Selbsteintritt) al valore di mercato, con copertura del proprio credito con il ricavato, mentre un’eventuale eccedenza è da accreditarsi al datore del pegno. Con scritto 25 maggio 1992 (doc. F) la __________ ha disdetto il credito, di cui al contratto doc. A, per il 9 giugno 1992. Il 19 gennaio 1993 ha poi disdetto i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per il 20 luglio 1993 (doc. H), compreso il credito in oggetto di Fr. 1’050’000.--. Contemporaneamente è stato desdetto anche il contratto di pegno. Con scritto 21 aprile 1994 (doc. L) il rappresentante legale della __________, constatando il mancato rimborso del credito in esame, ha dichiarato, secondo il punto 3 del contratto di pegno doc. C, l’appropriazione da parte della procedente della cartella ipotecaria di nominali Fr. 1’050’000.--, oggetto della presente esecuzione. Con scritto 14 dicembre 1994 (doc. N) la __________ ha inviato ai debitori un conteggio inerente l’appropriazione della citata cartella ipotecaria, calcolato valuta 21 aprile 1994, con l’indicazione che l’importo di Fr. 1’342’570.85, veniva dedotto dal credito esistente nei confronti dei debitori, di cui al doc. A (Terrainkredit)."}