La __________ ha pertanto la facoltà di disporre del credito posto in esecuzione, per cui le va riconosciuta la legittimazione attiva. 3.a) Contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono che l’accordo delle parti in merito all’appropriazione del pegno da parte del creditore in mancanza di pagamento non viola il divieto di cui all’art. 894 CC (patto di caducità). Infatti allorquando un possibile sfruttamento della posizione del debitore/datore del pegno è esclusa dalle condizioni previste in caso di appropriazione, tale accordo è valido (cfr. DTF 119 II 344 e rif.