avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ e __________02 del 3/6 febbraio 1995, risp.n. __________ del 4 aprile /5 maggio 1995 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 22/29 settembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza 29 maggio 1995 __________, succursale di __________ è respinta. 2. Tassa di giustizia in Fr. 800.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della stessa che rifonderà alla controparte Fr. 6’000.-- a titolo di indennità“.