{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-170_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8537&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6859369d066199d53d37a6e8dc5c27b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:37", "Checksum": "8ea3cbb58cf63264429b00054a5b57b4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.170\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Dalla documentazione prodotta dall’escusso si evince che con atto 12 marzo 1993 risp. atto integrativo 29 aprile 1993 (doc. 2) è stata costituita la __________ Come previsto dagli art. 628 cpv. 2 e 635 CO, sia negli statuti del 12 marzo 1993 (punto 4), sia nell’integrazione 29 aprile 1993, che nella relazione dei promotori 27 aprile 1993 (doc. 2) è stata correttamente indicata l’intenzione della __________ di acquisire dalla __________ affari credizi e negozi attivi, non più conformi alla politica creditoria della banca, fino all’importo di Fr. 7’000’000’000.--. Al punto 2 della relazione dei promotori viene indicato che i citati affari creditizi ed ulteriori affari verranno ripresi dalla __________ con contratto separato di assunzione di beni. Questa intenzione emerge anche dal contratto di garanzia concluso tra la __________ e la __________ (doc. 2) Tuttavia dagli atti non risulta alcun documento comprovante che la __________ abbia effettivamente ceduto alla __________ il credito derivante dal contratto di mutuo doc. A, concluso con __________ __________ e __________ e tanto meno risulta la notifica all’escusso dell’avvenuta cessione. La cessione del credito in oggetto non può d’altro canto essere dedotta dall’art. 25 a della Legge cantonale bernese sulla __________ (doc. 3), il quale fa semplicemente riferimento alla costituzione da parte della __________ della __________, il cui scopo è lo svolgimento completo, quale società anonima ex art. 762 CO, di affari creditizi e altri negozi attivi. Non è infatti possibile, tramite una legge cantonale risp. la sua modifica, perfezionare l’assunzione di crediti di natura civile da parte di una società anonima. Anche dal verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi l’8 aprile 1994 (doc. 4), durante la quale è stata approvata la modifica degli statuti in seguito alla revisione della Legge cantonale bernese sulla __________, non può essere dedotto che il credito in oggetto sia stato ceduto. D’altro canto va rilevato che non essendo mai stata notificata a __________ alcuna cessione, non è sorto nei confronti della pretesa creditrice cessionaria __________ alcun obbligo dell’escusso. Inoltre il credito garantito dalla cartella ipotecaria doc. D è indicato negli estratti conto, prodotti dalla creditrice e inviati a __________ risp. alla __________ fino al 30 giugno 1994 (cfr. plico doc. E), quale attivo della __________ e non della __________. D’altronde la cartella ipotecaria in esame è a tutt’oggi detenuta dalla precettante.\nLa __________ ha pertanto la facoltà di disporre del credito posto in esecuzione, per cui le va riconosciuta la legittimazione attiva.\n3.a) Contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono che l’accordo delle parti in merito all’appropriazione del pegno da parte del creditore in mancanza di pagamento non viola il divieto di cui all’art. 894 CC (patto di caducità). Infatti allorquando un possibile sfruttamento della posizione del debitore/datore del pegno è esclusa dalle condizioni previste in caso di appropriazione, tale accordo è valido (cfr. DTF 119 II 344 e rif. ivi). L’appropriazione è legittima anche quando il contratto di costituzione di pegno non lo menziona espressamente, a condizione però che il creditore allestisca un conteggio corretto, che il prezzo conteggiato venga dedotto dal credito garantito e che un’eventuale eccedenza venga restituita al proprietario del pegno Nel caso in cui il creditore non adempia i suoi obblighi, nasce una pretesa di risarcimento nei suoi confronti (cfr. Commentario zurighese, Oftinger/Bär, n. 62 e 58 ad art. 891 CC; Commentario bernese, Leemann, n. 5 ad art. 891 CC; Zobl, Probleme bei der Verpfändung von Eigentümerschuldbriefen, in ZBGR 59 p. 211-212 e rif. ivi).\nQualora il contratto di costituzione di pegno lo preveda, il creditore garantito da cartella ipotecaria quale pegno manuale è legittimato a dare la disdetta del credito incorporato nella cartavalore, a procedere alla realizzazione del pegno immobiliare e all’incasso del credito. Spesso i contratti di costituzione di pegno delle banche contengono una clausola in tal senso (cfr. Oftinger/Bär, op.cit., n. 35 e 52 ad art. 906 CC e rif. ivi; Zobl, op. cit. p. 213).\nb) Il momento dell’adempimento di un’obbligazione può essere determinato da una disdetta preventivamente convenuta per contratto. In tal caso il giorno dell’adempimento è determinato dalla disdetta e dalla scadenza del termine di preavviso (cfr. Gauch/Schluep, op. cit. m. 2178-2179 p. 25)."}