{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-170_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8537&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6859369d066199d53d37a6e8dc5c27b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:37", "Checksum": "8ea3cbb58cf63264429b00054a5b57b4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.170\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 22/29 settembre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che l’escussa con l’ampia documentazione prodotta ha fornito diversi riscontri oggettivi a sostegno dell’asserita mancanza di legittimazione attiva della banca creditrice, essendo stato reso verosimile che il credito in oggetto fa parte di quelli assunti dalla __________. In prima sede è stato argomentato che la cessione è avvenuta secondo i requisiti previsti dalla legge, ritenuto che si tratta di una cessione sancita da un dispositivo legislativo ex art. 166 CO. La dichiarazione dell’acquisizione in proprietà della cartella ipotecaria, avvenuta il 21 aprile 1994, non ha pertanto esplicato alcun effetto in quanto i crediti originari erano già stati ceduti alla __________ come esplicitamanete stabilito dagli statuti e dalla Legge sulla banca cantonale bernese, il 1. gennaio 1993.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 3 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame ribadendo in sostanza le sue argomentazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n1.a) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche la possibilità di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 m. 11 p. 266/267):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF).\nCostituisce espressa menzione ad es. la formulazione “erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit. § 33 m. 11 p. 266).\nc) I PE in esame indicano “Ich erhene Rechtsvorschlag gegen Forderung und Pfandrecht”: ne consegue in tutta evidenza che __________ ha ritualmente interposto opposizione contro il credito e contro l’esistenza di un diritto di pegno. L’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le oposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit. § 33 n. 13 p. 266).\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in linea di principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44).\nc) Ex art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.\nSecondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta.\nSolo la dichiarazione del cedente soggiace alla forma scritta, non quella del cessionario. Il credito ceduto deve essere sufficientemente determinato o almeno determinabile (Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, Allg. Teil, 6. ed. n. 3544 p. 289 e rif. ivi).\nNel diritto della cessione l’obbligo del debitor cessus nei confronti del vero (wahr) creditore cessionario sorge solo con la notifica dell’intervenuta cessione (cfr. Gauch/Schluep, op. cit. n. 3618 p. 306). Fino alla notifica della cessione i privilegi tesi alla tutela della propria posizione quale creditore spettano al creditore cedente (cfr. Commentario zurighese, Spirig, n. 19 ad art. 167 CO).\nd) Ex art. 628 cpv. 2 CO qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da terzi, lo statuto deve indicare l’oggetto di questa assunzione, il nome dell’alienante e la controprestazione della società.\nL’assunzione di beni è data non solo in caso di un accordo vincolante, bensì già allorquando sussiste una seria intenzione per il prossimo futuro e una quasi sicura possibilità di realizzarla (cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Aktienrecht, Berna 1996, § 15 n. 22 p. 146)\nEx art. 635 CO i promotori danno in una relazione scritta ragguagli su:\n1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o dei beni da assumere, e l’adeguatezza della loro stima,\n2. l’esistenza del debito e la sua compensabilità;\n3. le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri."}