Di conseguenza le opposizioni interposte da __________ nelle esecuzioni n. __________e __________del 3/6 febbraio 1995 risp. n. __________del 4 aprile/5 maggio 1995 dell’UEF di Mendrisio sono rigettate in via provvisoria sia per il credito di Fr. 200’000.-- oltre agli interessi al 5% dall’8 gennaio 1991 che per il diritto di pegno. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’500.-- a titolo di indennità.