Zobl, Probleme bei der Verpfändung von Eigentümerschuldbriefen, in ZBGR 59 p. 211-212 e rif. ivi). Qualora il contratto di costituzione di pegno lo preveda, il creditore garantito da cartella ipotecaria quale pegno manuale è legittimato a dare la disdetta del credito incorporato nella cartavalore, a procedere alla realizzazione del pegno immobiliare e all’incasso del credito. Spesso i contratti di costituzione di pegno delle banche contengono una clausola in tal senso (cfr. Oftinger/Bär, op.cit., n. 35 e 52 ad art. 906 CC e rif. ivi; Zobl, op. cit. p. 213). b) Il momento dell’adempimento di un’obbligazione può essere determinato da una disdetta preventivamente convenuta per contratto.