Infatti allorquando un possibile sfruttamento della posizione del debitore/datore del pegno è esclusa dalle condizioni previste in caso di appropriazione, tale accordo è valido (cfr. DTF 119 II 344 e rif. ivi). L’appropriazione è legittima anche quando il contratto di costituzione di pegno non lo menziona espressamente, a condizione però che il creditore allestisca un conteggio corretto, che il prezzo conteggiato venga dedotto dal credito garantito e che un’eventuale eccedenza venga restituita al proprietario del pegno Nel caso in cui il creditore non adempia i suoi obblighi, nasce una pretesa di risarcimento nei suoi confronti ( cfr.