Solo la dichiarazione del cedente soggiace alla forma scritta, non quella del cessionario. Il credito ceduto deve essere sufficientemente determinato o almeno determinabile (Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, Allg. Teil, 6. ed. n. 3544 p. 289 e rif. ivi). Nel diritto della cessione l’obbligo del debitor cessus nei confronti del vero (wahr) creditore cessionario sorge solo con la notifica dell’intervenuta cessione (cfr. Gauch/Schluep, op. cit. n. 3618 p. 306). Fino alla notifica della cessione i privilegi tesi alla tutela della propria posizione quale creditore spettano al creditore cedente (cfr. Commentario zurighese, Spirig, n. 19 ad art. 167 CO). d) Ex art. 628 cpv.