b) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in linea di principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44). c) Ex art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Solo la dichiarazione del cedente soggiace alla forma scritta, non quella del cessionario.