Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, quale la cartella ipotecaria (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337 e 338 con riferimenti). b) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in linea di principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (cfr.