avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 3/6 febbraio 1995 risp.n. __________del 4 aprile/5 maggio 1995 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud con sentenza 25/29 settembre 1995 ha così pronunciato: “1. L’istanza 11 aprile 1995 di __________, succursale di __________, è respinta. 2. Tassa di giustizia in Fr. 200.-- e spese, da anticipare dall’istante sono poste a carico della stessa che rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.