{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-169_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8536&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b7d8130030131016e65f1ef718327af"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:18", "Checksum": "1ae2735a7244dfea1aefbba4349a6672", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) In casu il punto 3 del contratto di pegno doc. C prevede la facoltà della creditrice di appropriarsi del pegno al valore di mercato a copertura del suo credito, mentre un’eventuale eccedenza deve essere restituita al datore del pegno. Con scritto 20 gennaio 1993 (doc. H) la __________, come previsto al punto 6 lett. b del contratto di pegno doc. C, ha disdetto per il 22 luglio 1993 i crediti incorporati nelle 8 cartelle ipotecarie, ricevute in pegno a garanzia del contratto di mutuo doc. A (Terrainkredit), inclusa l’estensione della garanzia ex art. 818 CC. Contemporaneamente è stato pure disdetto il contratto di pegno doc. C. In mancanza di rimborso del credito, la __________, tramite il suo rappresentate legale, ha comunicato con scritto 21 aprile 1994 (doc. L) all’escusso l’appropriazione della cartella ipotecaria di Fr. 200’000.-- in oggetto doc. D. Con scritto 16 maggio 1994 (doc. M) __________ ha dichiarato il suo accordo all’appropriazione da parte della banca tra l’altro della cartella doc. D al valore nominale. Il 14 dicembre 1994 la __________ ha inviato all’escusso il conteggio doc. N, calcolato valuta 21 aprile 1994, ammontante all’importo di Fr. 246’05.55, ossia Fr. 200’000.-- valore nominale della cartella, più gli interessi al 7% calcolati dall’8 gennaio 1991 fino al 21 aprile 1994 di Fr. 46’005.55. L’importo di Fr. 246’005.55 è stato poi dedotto dal credito doc. A (Terrainkredit, doc. A, cfr. doc. N). Pertanto la creditrice non solo si è appropriata della cartella ipotecaria doc. D, pagandone il suo valore nominale, ma il conteggio doc. N, anche se non inviato al debitore contemporaneamente con la dichiarazione di appropriazione, è stato allestito a partire dal giorno di questa dichiarazione, ossia dal 21 aprile 1994, tenendo conto ex art. 818 CC degli interessi in corso e di tre annualità di interessi scaduti. L’importo così ottenuto è poi stato correttamente dedotto a rimborso del credito garantito (Terrainkredit). La creditrice è pertanto divenuta validamente proprietaria della cartella ipotecaria doc. D e di conseguenza era legittimata a porla in esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare.\nConsiderato che la disdetta pronunciata il 20 gennaio 1993 per il 22 luglio 1993 non ossequiava il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla cartella ipotecaria a decorrere dal suo ricevimento, non essendo stata contestata dall’escusso e mai ritirata dalla creditrice, ha esplicato i suoi effetti dal prossimo termine utile, ossia dal 1. gennaio 1994.\nd) Le opposizioni interposte da __________ sia contro il credito che contro il diritto di pegno vanno pertanto respinte.\nContrariamente a quanto postulato con l’istanza di rigetto delle opposizioni, in cui sono stati chiesti interessi al tasso del 7%, in esecuzione sono stati posti interessi unicamente al tasso del 5%. Questo tasso è giustificato ex art. 104 cpv. 1 CO con decorrenza dall’8 gennaio 1991, ritenuto che in seguito alla dichiarazione di appropriazione, il debitore ha beneficiato oltre che dell’importo nominale della cartella ipotecaria anche degli interessi calcolati dall’8 gennaio 1991.\n4. L’appello 12 ottobre 1995 ____________________ va di conseguenza parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza (art. 51, 54 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia\nI. L’appello 12 ottobre 1995 ____________________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 25/29 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza 29 maggio 1995 __________ è parzialmente accolta.\nDi conseguenza le opposizioni interposte da __________ nelle esecuzioni n. __________e __________del 3/6 febbraio 1995 risp. n. __________del 4 aprile/5 maggio 1995 dell’UEF di Mendrisio sono rigettate in via provvisoria sia per il credito di Fr. 200’000.-- oltre agli interessi al 5% dall’8 gennaio 1991 che per il diritto di pegno.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’500.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}