{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-169_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8536&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b7d8130030131016e65f1ef718327af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:36", "Checksum": "ea1874bd3a02e791e2dff6d22bb87c47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.1996 14.1995.169\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n12 agosto 1996/B/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 maggio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 3/6 febbraio 1995 risp.n. __________del 4 aprile/5 maggio 1995 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud con sentenza\n25/29 settembre 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza 11 aprile 1995 di __________, succursale di __________, è respinta.\n2. Tassa di giustizia in Fr. 200.-- e spese, da anticipare dall’istante sono poste a carico della stessa che rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 12 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 3 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________e __________del 3/6 febbraio 1995 risp. __________del 4 aprile/5 maggio 1995 dell’UEF di Mendrisio la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ quale debitore solidale risp. terzo comproprietario del pegno per l’incasso di Fr. 200’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1991, indicando quale titolo di credito: “Cartella ipotecaria di nom. Fr. 200’000.-- gravante in I rango la part. no. __________, iscr. del 08.01.1960 dg. no. __________; contratto di pegno 16.05.1989; disdetta 20.01.1993; dichiarazione di acquisizione in proprietà del titolo del 21.04.1994; conteggio acquisto titolo.”\nInterposte tempestive opposizioni dall’escusso sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una cartella ipotecaria di nominali Fr. 200’000.--, gravante in I rango la part. __________ (doc. D), ricevuta sulla base del contratto di pegno 16 maggio 1989 (doc. C), insieme ad altre sette cartelle ipotecarie, a garanzia di un mutuo di Fr. 2’500’000.--, concesso con contratto 13 marzo 1989 (Terrainkredit, doc. A) __________ e __________, quali debitori solidali. Al punto 3 del contratto di costituzione di pegno doc. C è prevista la facoltà di appropriazione dell’oggetto del pegno da parte della creditrice pignoratizia (Selbsteintritt) al valore di mercato, con copertura del proprio credito con il ricavato, mentre un’eventuale eccedenza è da accreditarsi al datore del pegno. Con scritto 25 maggio 1992 (doc. F) la __________ ha disdetto il credito, di cui al contratto doc. A, per il 9 giugno 1992. Il 20 gennaio 1993 ha poi disdetto i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per il 22 luglio 1993 (doc. H), compreso il credito in oggetto di Fr. 200’000.--. Contemporaneamente è stato disdetto anche il contratto di pegno. Con scritto 21 aprile 1994 (doc. L) il rappresentante legale della __________, constatando il mancato rimborso del credito, ha dichiarato, secondo il punto 3 del contratto di pegno doc. C, l’appropriazione da parte della procedente della cartella ipotecaria di nominali Fr. 200’000.--, oggetto della presente esecuzione. Con scritto 14 dicembre 1994 (doc. N) la __________ ha poi inviato al debitore un conteggio inerente l’appropriazione della cartella ipotecaria in oggetto, calcolato valuta 21 aprile 1994, con l’indicazione che l’importo di Fr. 246’005.55 veniva dedotto dal credito esistente nei confronti del debitore, di cui al doc. A (Terrainkredit).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha negato la legittimazione attiva della __________ argomentando che il 12 marzo 1993 è stata costituita la __________ (in seguito: __________), avente per scopo l’assunzione di crediti ed altri attivi non più conformi alla politica creditizia della banca, con particolare riferimento al mercato immobiliare, fino a concorrenza di Fr. 7’000’000’000.--. La costituzione della società, ha rilevato __________è stata sancita da una modifica della Legge bernese sulla Banca cantonale e successivamente lo scopo della __________ è stato a sua volta adattato alla suddetta modifica. Secondo il debitore, sulla base della documentazione prodotta, è stato reso più che verosimile che il credito in esame è stato ceduto dalla __________ alla __________ a far tempo dal 1. gennaio 1993. L’escusso ha poi negato la validità dell’appropriazione dell’oggetto del pegno da parte della creditrice pignoratizia. La banca avrebbe infatti notificato l’appropriazione solo 8 mesi dopo, ossia il 14 dicembre 1994, un conteggio comunque inesatto, mentre ciò avrebbe dovuto avvenire contestualmente. Inoltre l’appropriazione fatta valere con dichiarazione 21 aprile 1994 sarebbe avvenuta senza alcuna indicazione di prezzo. Di conseguenza, secondo __________per carenza dei necessari presupposti, la dichiarazione di acquisizione in proprietà è inefficace. Inoltre la __________ non poteva compensare l’importo risultante dal conteggio con il credito nei confronti di __________ atteso che tutti i crediti erano già stati ceduti alla __________L’escusso ha di conseguenza negato la validità della procedura esecutiva in oggetto, la creditrice non disponendo di alcun valido diritto di proprietà sulla cartella ipotecaria posta in esecuzione. Egli ha poi contestato sia la scadenza del credito in esame - il termine semestrale fissato nella cartella ipotecaria doc. D iniziando a decorrere dal ricevimento della disdetta - che gli interessi."}