Le spese dell'Ufficio fallimenti, già anticipate da __________ sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato: "1. La dichiarazione di fallimento 25 settembre1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, (___________) nei confronti di __________ è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________. 3. Le spese dell'Ufficio esecuzione e dell Ufficio fallimenti di Lugano, già anticipate da __________, sono a carico di __________ II.