Del resto l’escussa non ha fornito nessun altro elemento oggettivo atto a rendere verosimile che __________ ha agito scientemente a suo danno. Di conseguenza non essendo stata resa verosimile alcuna eccezione ex art. 1007 CO, atta ad infirmare il titolo di rigetto in esame, il primo giudice ha correttamente respinto l’opposizione. D’altronde non essendo pendente nei confronti di __________ alcun procedimento penale, non vi è motivo di attendere l’esito della procedura aperta contro __________ e __________ e pertanto di sospendere la presente procedura ex art. 107 CPC. La sentenza pretorile va pertanto confermata. 3. L’appello 25 settembre 1995 __________ va quindi respinto.