Ed è di conseguenza logico lasciare che le due parti civili dirimano la questione davanti al giudice civile (art. 225 cifra 2 CPP), dove potranno far valere le rispettive pretese ed eccezioni, senza alcun pregiudizio per i reciproci diritti di parte. Sotto il profilo della proporzionalità l’inchiesta penale non ha tuttora fatto emergere concreti elementi di sospetto contro __________ che ha deposto quale teste sulle circostanze in cui è entrato in possesso dell’assegno per conto del__________. Dopo più di tre anni dalla denuncia contro __________, nessun reato è stato contestato a __________.