2. a) Ex art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite. La sospensione della causa per trattative o altro procedimento in corso è una decisione di natura processuale, che rientra nei poteri discrezionali del giudice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 107 n. 6 e n. 7). b) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;