Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Ex art. 1128 n. 2 CO il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione. c) L’assegno in oggetto doc.