le eccezioni sollevate dall’escussa non sono state rese sufficientemente verosimili, rilevato che lo stesso Giudice dell’istruzione e dell’arresto (__________), nella sua decisione 26 aprile 1994 ha sottolineato ”che nessuna accusa è stata formalmente mossa ad __________ e che nemmeno sono evidenti concreti sospetti di reato a suo carico, sia pure per incompletezza di accertamenti”. In sede pretorile ha poi rilevato che questa allegazione è stata ripresa dalla Camera dei ricorsi penali del TA nella sentenza 2 giugno 1995 e che il semplice dubbio, non confortato da alcun elemento oggettivo, circa l’asserita illegittimità dell’entrata in possesso dell’assegno da parte di __________ per conto