La procedente fonda la sua pretesa su un assegno di nominali US$ 250’000.-- emesso il 27 agosto 1991 dalla __________, presentato per il pagamento il 19 settembre 1991 e ritornato alla creditrice non pagato per mancanza di copertura (doc. F). C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha postulato la sospensione della procedura ex art. 107 CPC ed in via subordinata la reiezione dell’istanza. La debitrice ha sostenuto che l’assegno è stato illecitamente emesso da __________, dipendente della __________ e strumentalizzato da __________ quale garanzia per investimenti effettuati da quest’ultimo.