3’000.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 25 settembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili e in via subordinata la sospensione ai sensi dell’art. 107 CPC della procedura, senza prelevamento della tassa di giustizia, protestate spese e ripetibili d’appello; con osservazioni 10 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 13/17 luglio 1995 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ (in seguito: __________) per l’incasso di Fr.