{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-166_1996-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8534&nX40_KEY=4711544&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0e5bc362330a28ebc7ebcc6a03ad965"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1996 14.1995.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:01:37", "Checksum": "0350bb455f175938594f120800584fa7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1996 14.1995.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Ex art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite.\nLa sospensione della causa per trattative o altro procedimento in corso è una decisione di natura processuale, che rientra nei poteri discrezionali del giudice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 107 n. 6 e n. 7).\nb) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nc) Ex art. 1007 CO, applicabile anche all’assegno per il rinvio dell’art. 1143 cpv. 1 n. 5 CO, la persona contro la quale è promossa azione, in casu per assegno, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando l’assegno, abbia agito scientemente a danno del debitore (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 66 p. 159).\nd) Dalla documentazione agli atti risulta che il procedimento penale in corso per reati patrimoniali e documentali concerne unicamente ___________ e __________. In tale ambito, con decisione 23 giugno 1993, l’assegno doc. F è stato posto sotto sequestro dalla Procura pubblica (doc. 2). Con sentenza 26 aprile 1994 (doc. H) il ____________ ha concesso il diritto di far valere l’assegno come consentito dal diritto civile. Questa decisione è stata confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, che nella sua sentenza 2 giugno 1995 (doc. 4) ha rilevato quanto segue:\n“E` pur vero che la __________ è stata verosimilmente vittima delle manovre degli accusati che hanno condotto all’emissione del titolo per cause illecite. D’altra parte __________ fa valere d’essere legittimamente entrata in possesso dell’assegno, in perfetta buona fede dopo che questo - emesso in modo formalmente corretto - gli era stato consegnato per una causale lecita da un terzo insospettato.\nE` dunque corretto sostenere, come ha fatto il __________ che la questione si pone essenzialmente in termini di diritto civile, nella misura in cui è determinante per le reciproche pretese delle due parti civili qui confrontate la questione della buona fede dell’attuale proprietario dell’assegno al momento della sua acquisizione. Ed è di conseguenza logico lasciare che le due parti civili dirimano la questione davanti al giudice civile (art. 225 cifra 2 CPP), dove potranno far valere le rispettive pretese ed eccezioni, senza alcun pregiudizio per i reciproci diritti di parte. Sotto il profilo della proporzionalità l’inchiesta penale non ha tuttora fatto emergere concreti elementi di sospetto contro __________ che ha deposto quale teste sulle circostanze in cui è entrato in possesso dell’assegno per conto del__________. Dopo più di tre anni dalla denuncia contro __________, nessun reato è stato contestato a __________. Non par dunque legittimo impedire al__________ di far valere le proprie pretese basate sull’assegno davanti al foro civile”.\nDalle precedenti considerazioni si evince che dal procedimento penale aperto contro __________ e __________, durante il quale __________ è stato sentito quale teste, non sono emersi concreti elementi di sospetto in merito al suo agire per conto della __________. Inoltre contro __________ stesso non è stato aperto alcun procedimento. Pertanto dal profilo penale non vi è riscontro oggettivo atto a rendere verosimile la sua malafede al momento dell’entrata in possesso dell’assegno in esame. Del resto l’escussa non ha fornito nessun altro elemento oggettivo atto a rendere verosimile che __________ ha agito scientemente a suo danno. Di conseguenza non essendo stata resa verosimile alcuna eccezione ex art. 1007 CO, atta ad infirmare il titolo di rigetto in esame, il primo giudice ha correttamente respinto l’opposizione.\nD’altronde non essendo pendente nei confronti di __________ alcun procedimento penale, non vi è motivo di attendere l’esito della procedura aperta contro __________ e __________ e pertanto di sospendere la presente procedura ex art. 107 CPC.\nLa sentenza pretorile va pertanto confermata.\n3. L’appello 25 settembre 1995 __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF, 1128, 1143 e 1007 CO\npronuncia\n1. L’appello 25 settembre 1995 __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}