{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-166_1996-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8534&nX40_KEY=4933407&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0e5bc362330a28ebc7ebcc6a03ad965"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1996 14.1995.166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:00", "Checksum": "ec684cfd8e78d2479fa5449c857b7220", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1996 14.1995.166\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n20 giugno 1996/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 luglio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dallo Studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/17 luglio 1995 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 13/14 settembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla __________ di __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 324’000.-- oltre interessi del 6% a partire dal 23 settembre 1991 e Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 400.-- sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 25 settembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili e in via subordinata la sospensione ai sensi dell’art. 107 CPC della procedura, senza prelevamento della tassa di giustizia, protestate spese e ripetibili d’appello;\ncon osservazioni 10 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 13/17 luglio 1995 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ (in seguito: __________) per l’incasso di Fr. 324’000.-- oltre interessi al 6% dal 19 settembre 1991 indicando quale titolo di credito: “Assegno __________ di USD 240’000.oo emesso il 27 agosto 1991, presentato all’incasso il 19 settembre 1991 e non onorato - Fr. 324’000.-- pari a USD 240’000.oo al cambio di Fr. 1.35 per USD 1.oo”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un assegno di nominali US$ 250’000.-- emesso il 27 agosto 1991 dalla __________, presentato per il pagamento il 19 settembre 1991 e ritornato alla creditrice non pagato per mancanza di copertura (doc. F).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha postulato la sospensione della procedura ex art. 107 CPC ed in via subordinata la reiezione dell’istanza. La debitrice ha sostenuto che l’assegno è stato illecitamente emesso da __________, dipendente della __________ e strumentalizzato da __________ quale garanzia per investimenti effettuati da quest’ultimo. Non essendo __________ riuscito ad incassare l’assegno, ne ha chiesto alla banca il bonifico in contanti, che ha ottenuto, senza tuttavia restituire l’assegno in oggetto. L’escussa ha poi argomentato che il rappresentante della procedente, __________, ha ricevuto l’assegno in bianco dalla __________, società domiciliata presso la __________ stessa, per il tramite di __________. La questione della buona fede di __________ in merito alle modalità dell’entrata in possesso dell’assegno è oggetto di un procedimento penale aperto a carico di __________ e __________. Questo accertamento in sede penale vincola il giudice civile, per cui si giustifica la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione.\nD. Con sentenza 13/14 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza argomentando che l’assegno bancario doc. F costituisce valido riconoscimento di debito. Secondo il primo giudice le eccezioni sollevate dall’escussa non sono state rese sufficientemente verosimili, rilevato che lo stesso Giudice dell’istruzione e dell’arresto (__________), nella sua decisione 26 aprile 1994 ha sottolineato ”che nessuna accusa è stata formalmente mossa ad __________ e che nemmeno sono evidenti concreti sospetti di reato a suo carico, sia pure per incompletezza di accertamenti”. In sede pretorile ha poi rilevato che questa allegazione è stata ripresa dalla Camera dei ricorsi penali del TA nella sentenza 2 giugno 1995 e che il semplice dubbio, non confortato da alcun elemento oggettivo, circa l’asserita illegittimità dell’entrata in possesso dell’assegno da parte di __________ per conto del__________ non può bastare. Secondo il Pretore tali dubbi non sono idonei a giustificare la sospensione della procedura ex art. 107 CPC.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 10 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}