In sede di appello l’escussa ha inoltre fatto valere inadempienza da parte della creditrice, essendo stato stipulato un contratto con terze persone a partire dal 24 luglio 1995, ossia per un periodo coperto dal pagamento del vaglia cambiario in oggetto. Questa eccezione va tuttavia respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata la prima volta in sede di appello. Sulla base delle precedenti considerazioni anche l’eccezione ex art. 182 n. 4 LEF non può essere ammessa. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata. 4. L’appello 25 settembre 1995 __________ va quindi respinto.