120.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa con atto 25 settembre 1995 che ha postulato l’ammissione dell’opposizione ed in via subordinata l’ammissione dell’opposizione previo deposito dell’importo di Fr. 13’395.--, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; preso atto che con decreto presidenziale 26/28 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; ritenuto in fatto A. Il 1. giugno 1995 la __________ ha emesso un vaglia cambiario per Fr. 13’395.-- all’ordine della __________.