dall'avv. __________ | | | | al PE cambiario n. __________ del 24/29 agosto 1995 dell’UE di _____________ | | | | __________ patr. dall'avv. __________ | opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 30 agosto 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5: sulla quale opposizione la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 settembre 1995 ha così pronunciato: “1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ dell’UE di Lugano non è ammessa. 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice.