{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-165_1996-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8533&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a6a441850d19952bf4a3e96f6d9c4725"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.1996 14.1995.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:24", "Checksum": "45a5ecb1aa1d9fcc83374b5cdfd81d63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.1996 14.1995.165\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Ex art. 182 n. 4 LEF il giudice ammette l’opposizione quando il debitore oppone un’altra eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ossia un’eccezione materiale del debitore contro il creditore, ed essa sembri attendibile, ma in questo caso soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o in valori, la somma per cui si procede. Anche in questo caso è richiesta la verosimiglianza dell’eccezione (cfr. cons. 2.a).\nb) Il vaglia cambiario in esame è stato emesso dalla __________ all’ordine della __________ A. Quest’ultima ha concluso il 1. giugno 1995 un contratto di gestione di esercizio pubblico (doc. 1) con __________, al cui posto, il 7 giugno 1995, è subentrata la __________ (doc. 3). Quest’ultima ha sollevato l’eccezione d’inadempienza del contratto di gestione da parte della __________\nDall’esame della documentazione prodotta non risultano tuttavia i necessari riscontri oggettivi atti a rendere attendibile tale eccezione. Infatti i due scritti 14 risp. 15 giugno 1995 (doc. 4 e 5), con i quali la __________ ha informato la __________ in merito a richieste di pagamento da parte delle __________ e della __________ per pretese fatture scoperte, risalenti al mese di dicembre, costituiscono unicamente dichiarazioni di parte. Agli atti non vi è infatti qualsivoglia fattura e richiamo di pagamento né delle __________ né della __________. Anche lo scritto 4 agosto 1995 di __________ (doc. 7) non costituisce un sufficiente riscontro oggettivo. Mal si comprende perchè mai si debba far dichiarare a terzi in un processo documentale quanto può essere agevolmente prodotto con fatture e richiami che meglio consentono la verifica di quanto indicato (importi, riferimenti temporali, ecc.). Per quel che riguarda l’eccepita non proprietà di alcune apparecchiature da parte della __________ A, va rilevato che nell’inventario 6 giugno 1995 (doc. 2) risultano unicamente elencate le installazioni, i mobili e le apparecchiature facenti parte dell’esercizio pubblico, senza indicazione alcuna in merito alla loro proprietà. La questione è priva di rilievo, ritenuto che per il patto 1 cpv. 2 del contratto doc. 1 decisivo è che l'esercizio pubblico \"viene messo a disposizione completamente arredato e con le apparecchiature e istallazioni necessarie alla corretta conduzione dell'attività\". Inoltre nel contratto di gestione 1. giugno 1995 (doc. 1), il punto 13, concernente il diritto di acquisto, non fa riferimento alcuno all’inventario, per cui non è deducibile quali sono gli oggetti compresi nel prezzo di Fr. 150’000.--, risp. nel prezzo per l’acquisto dell’arredamento di Fr. 300’000.--. Di conseguenza l’escusso non ha reso verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, inadempimento contrattuale da parte della creditrice in merito al diritto di acquisto concesso alla __________, non potendosi nemmeno determinare quali delle apparecchiature fanno effettivamente parte dell’esercizio pubblico. Il caso di specie non è comunque incentrato sul patto 13 bensì semmai sulla \"controprestazione\" (n. 2). In sede di appello l’escussa ha inoltre fatto valere inadempienza da parte della creditrice, essendo stato stipulato un contratto con terze persone a partire dal 24 luglio 1995, ossia per un periodo coperto dal pagamento del vaglia cambiario in oggetto. Questa eccezione va tuttavia respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata la prima volta in sede di appello.\nSulla base delle precedenti considerazioni anche l’eccezione ex art. 182 n. 4 LEF non può essere ammessa.\nLa sentenza pretorile va di conseguenza confermata.\n4. L’appello 25 settembre 1995 __________ va quindi respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 1024 cpv. 1 CO, 182 n. 3 e 4 LEF.\npronuncia\n1. L’appellazione 25 settembre 1995 __________, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}