in questi termini l’appello deve essere parzialmente accolto. i) L’incarto è retrocesso alla Pretore perchè proceda ad un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata. 3. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 68 OTLEF), nulla potendosi imputare alla creditrice __________ Per i quali motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia: 1. L’appellazione 15 settembre 1995 __________ è parzialmente accolta. 1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 6 settembre 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.